Articoli normativi

Art.47 del D.Lgs. n.33/2013 modificato dall'art.38 del D.Lgs. n.97/2016.

Contenuti

La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni dell'art.14 c.1 del D.Lgs. n.33/2013 (situazione patrimoniale complessiva e i compensi dei titolari di incarichi politici) comporta una multa da € 500 a € 10.000 a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito dell'amministrazione. La sanzione si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. n.33/2013 come da comma 1-ter introdotto dal D.Lgs. n.97/2016. La violazione degli obblighi di pubblicazione dell'art.22 c.2 del D.Lgs. n.33/2013 (dati relativi a enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate) comporta la sanzione da € 500 a € 10.000 a carico del responsabile della violazione. Inoltre, la sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e compenso entro 30 giorni dal conferimento e per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento.

Le sanzioni di cui all'art.14 c.1 del D.Lgs. n.33/2013 sono irrogate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. n.97/2016.

 

Applicazione dell’art.14, comma 1 del D.Lgs n.33/2013, modificato dall'art.13 del D.Lgs. n.97/2016

L'A.N.AC., con delibera n.241 dell'8 marzo 2017, ha approvato le "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art.14 del D.Lgs. n.33/2013 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, come modificato dall'art.13 del D.Lgs. n.97/2016" che sostituiscono integralmente la precedente delibera A.N.AC. n.144 del 7 ottobre 2014. Tali Linee guida confermano che i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione delle situazioni reddituali e patrimoniali dei propri titolari di cariche elettive (art.14, comma 1, lett.f), fermo restando l'obbligo di pubblicazione delle informazioni di cui alle lettere dalla a) alla e) del medesimo art.14, comma 1.