Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

In questa sezione sono disponibili le informazioni indicate nel Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013, così come modificato dal Decreto Legislativo n.97 del 25 maggio 2016.

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
Contenuto

Pubblicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta istituzionale dell'ufficio responsabile delle attività che gestiscono, garantiscono e verificano la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

Dal 1° gennaio 2012 è in vigore la nuova disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrative” e art.15 della legge n.183 del 12.11.2011).
 
La nuova disciplina prevede quanto segue:

  1. le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;

  2. i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, dalle autodichiarazioni e dalle autocertificazione degli interessati (articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000);

  3. sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”;

  4. le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti; l'acquisizione delle informazioni è effettuata mediante richiesta da trasmettere all'Amministrazione certificante esclusivamente per via telematica (email o pec), come indicato all'art. 43, comma 3 del D.P.R. 445/2000, modificato in tal senso dal D.L. 69/2013, art. 14, comma 1 ter. È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax (art. 47, comma 2, lettera c del D. Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale");

  5. le pubbliche amministrazioni, in alternativa all'acquisizione d'ufficio delle informazioni, sono tenute ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato;

  6. la mancata risposta alle richieste di controllo di altre pubbliche amministrazioni entro trenta giorni, costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione;

  7. ciascuna amministrazione è tenuta ad individuare un ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti e le misure organizzative per l'acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli, da pubblicare sul sito istituzionale.

SERVIZI DEMOGRAFICI - tel. 0354389010/14/18 - ufficioanagrafe@comune.caluscodadda.bg.it - protocollo@pec.comune.caluscodadda.bg.it

  • Articolo 35 comma 3 del Decreto Legslativo 33/2013
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16
Nov/23

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