15 Marzo 2021
15 Marzo 2021

Disposizioni per il contenimento del contagio.

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia che non sembra arrestarsi, sono state disposte ulteriori misure di contenimento del contagio da Covid-19 differenziate a seconda dello scenario più o meno grave e del livello di rischio proprio delle varie aree del territorio nazionale, per come definito da apposita Ordinanza del Ministero della Salute adottata in data 12 marzo 2021, con efficacia dal 15 marzo 2021 per un periodo di quindici giorni.

Segnatamente, la menzionata Ordinanza ha previsto l'applicazione alla Regione Lombardia delle misure di cui al Capo V del citato DPCM del 2 marzo 2021 per le aree connotate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, che, per quanto di maggiore interesse, prescrive:

- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in "zona rossa", nonchè all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato. Tale onere potrà essere assolto producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28/12/2000, n.445; sono comunque consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita;

- sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado che si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori e per gli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. E' sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università;

- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità; restano aperti edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla sola vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

- è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E'  altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale;

- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione; resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonchè, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3, l'asporto è consentito solo fino alle ore 18.00.

INOLTRE IL SINDACO RACCOMANDA CHE, DOPO L'ASPORTO PRESSO I BAR, LA CONSUMAZIONE NON VENGA FATTA FUORI DALLO STESSO AL FINE DI EVITARE ASSEMBRAMENTI.