Dal 31 gennaio 2018 è operativa la legge sul “testamento biologico” o “biotestamento” (Legge n.219 del 22 dicembre 2017).
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito, presso il proprio medico di base o strutture sanitarie, adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso la D.A.T., esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, a scelte terapeutiche o a singoli trattamenti sanitari.
Le D.A.T. devono essere redatte dal cittadino per atto pubblico tramite un notaio o per scrittura privata autenticata da un notaio o per scrittura privata consegnata personalmente dal dichiarante al funzionario incaricato del Comune di residenza. Il Comune non può fornire modelli o prestampati, né il personale può prestare aiuto nel redigere le D.A.T.
Con le medesime forme, le D.A.T. sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle D.A.T. nelle forme sopra illustrate, possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.
Il cittadino che redige il suo biotestamento, può designare una persona di sua fiducia (il “fiduciario”) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, come garante della fedele esecuzione della sua volontà qualora egli si trovasse nell’incapacità di intendere e di volere relativamente ai trattamenti proposti. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, la quale può accettare la nomina sottoscrivendo la D.A.T. o con atto successivo.
Nel caso in cui sia un notaio a redigere la D.A.T., sarà lo stesso a ricevere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, autenticata ai sensi di legge, e a trasmettere le disposizioni al Comune per la registrazione.
COME SI PRESENTA UNA D.A.T.
Il cittadino, per procedere all’iscrizione nel registro e al deposito della dichiarazione anticipata di trattamento, dovrà presentarsi personalmente all’Ufficio di Stato Civile del Comune di Calusco d’Adda con un documento d’identità valido e il codice fiscale.
Dopo le opportune verifiche, l’Ufficiale di Stato Civile, senza entrare nel merito dei contenuti della D.A.T., inserirà i dati nel sistema e rilascerà una ricevuta di iscrizione nel registro, la quale riporterà il numero progressivo attribuito.
L’Ufficiale di Stato Civile riceve esclusivamente le D.A.T. di cittadini residenti nel Comune di Calusco d’Adda, non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, ma si limita a verificarne l’identità e la residenza.
Data la delicatezza del documento e del suo contenuto, è necessario che la D.A.T. sia consegnata in busta chiusa insieme alle fotocopie dei documenti di identità dell’intestatario e del suo fiduciario qualora designato. L’Ufficiale di Stato Civile non può aprire la D.A.T. e leggerne il suo contenuto e non è responsabile in alcun modo di quello che c’è scritto.
Il Comune archivia in una cassaforte la busta contenente la D.A.T. insieme alle dichiarazioni dell’intestatario e del suo fiduciario qualora designato.
L’accesso al registro è permesso con domanda scritta da parte degli interessati legittimati in sede di presentazione della D.A.T. (dichiarante e depositari della D.A.T.), nel rispetto della legislazione vigente in tema di diritto di accesso e di protezione dei dati personali.
Per informazioni: Ufficio di Stato Civile tel.0354389010 – e-mail ufficioanagrafe@comune.caluscodadda.bg.it