Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. Legge 10 novembre 2014, n.162 conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n.132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (G.U. n.261 del 10 novembre 2014 - Supp.Ordin. n.84).

Separazioni e divorzi davanti all'avvocato

L'art.6 della Legge n.162/2014 prevede la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. I presupposti per la proposizione della domanda di divorzio sono 6 mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi. Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica che esprime un nulla-osta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L'avvocato, una volta formalizzato l'accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al Comune di:

- iscrizione dell'atto di matrimonio

- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi

- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.

Separazioni e divorzi davanti all'ufficiale di Stato Civile

L'art.12 della Legge n.162/2014 prevede, a decorrere dall'11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

- iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)

- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario/religioso o celebrato all'estero

- residenza di uno dei coniugi.

I presupposti per la proposizione della domanda di divorzio sono 6 mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi.

E' possibile fissare un appuntamento presso i Servizi Demografici ai numeri 035/4389010-14-18 o con e-mail a ufficioanagrafe@comune.caluscodadda.bg.it

All'atto della conclusione dell'accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso di Euro 16,00.= con pagamento in contanti. A tal fine è necessario presentare domanda contenente le dichiarazioni sostitutive di certificazione (in base alla casistica), che dovranno essere compilate da entrambi i coniugi e presentate davanti all'Ufficiale di Stato Civile il giorno dell'appuntamento.