L'Unione Civile è la registrazione nell'archivio di Stato Civile dell'unione tra due persone dello stesso sesso (Legge n.76 del 20.5.2016 e DPCM n.144 del 23.7.2016).

La dichiarazione per la costituzione di un'unione civile può essere fatta da due persone maggiorenni dello stesso sesso, di stato libero e per le quali non sussistano gli impedimenti di cui all'art.1 comma 4 della Legge n.76/2016. Gli interessati, di fronte all'Ufficiale di Stato Civile di un Comune a loro scelta, fanno congiuntamente richiesta di costituzione di unione civile, nella quale dichiarano i loro dati anagrafici e l'insussistenza delle cause impeditive previste dalla legge. L'Ufficio di Stato Civile redige il processo verbale della richiesta e invita le parti a comparire nuovamente di fronte a sè in una data indicata dalle parti, successiva di almeno 15 giorni dalla richiesta. Le parti, nel giorno dell'invito, rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni e avanti all'Ufficiale di Stato Civile, la dichiarazione di voler costituire un'unione civile.

Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Il regime patrimoniale dell'unione civile, in mancanza di diversa disposizione delle parti, è costituito dalla comunione dei beni. Nella dichiarazione possono scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni.

Le parti possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l'intera durata dell'unione, indicando anche di voler anteporre o posporre il proprio cognome a quello comune.

Lo straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, per le leggi al quale è sottoposto, nulla osta all'unione civile.